COMUNICATO 29 OTTOBRE 2025
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza Sezione III Civile, n. 26320, depositata il 29 settembre 2025) ha ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità delle strutture assistenziali: quando una persona anziana o non autosufficiente viene accolta in una casa di riposo, la struttura assume un obbligo di protezione e sorveglianza che non può essere eluso o ridotto da clausole interne. I giudici hanno stabilito che l’ente è civilmente responsabile per l’omessa vigilanza, confermando che il contratto di ricovero comprende non solo prestazioni di cura e assistenza, ma anche il dovere di custodia e controllo continuo. Con la richiamata ordinanza, la Corte di Cassazione ha tracciato un confine netto nella disciplina dei doveri di vigilanza delle case di riposo verso gli ospiti fragili. La vicenda posta sotto la lente dei giudici riguardava la morte di un’anziana affetta da gravi patologie, allontanatasi dalla struttura e rinvenuta senza vita a breve distanza. Il provvedimento definisce così i doveri delle case di riposo nella tutela degli ospiti e le conseguenze risarcitorie in ipotesi di omissione di vigilanza. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità per fatto proprio della cooperativa che gestiva la struttura, richiamando l’art. 1228 c.c. e qualificando l’obbligo di custodia e cura come obbligo di risultato, non eludibile tramite regolamenti interni o informative iniziali. Determinante, per i giudici, la prevedibilità dell’evento, desunta dalla conoscenza prolungata dello stato clinico e comportamentale dell’ospite. Ed invero la Suprema Corte con questa pronuncia ha affermato un principio generale di diritto” La struttura residenziale per anziani è responsabile per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1228 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia dell’ospite, quando da un contratto atipico di spedalità derivano obblighi di cura e salvaguardia della persona, indipendentemente dalle clausole regolamentari interne o dalle dichiarazioni iniziali dei familiari.
Le motivazioni evidenziano come lo stato di invalidità totale e le turbe di comportamento dell’ospite imponevano alla struttura una peculiare attenzione, che invece è risultata omessa. La scomparsa e il successivo decesso per assideramento sono stati considerati in via di prevedibilità, dati i precedenti della situazione clinica e la durata della permanenza. La Corte di Cassazione ha, di fatto, confermato l’interpretazione della Corte territoriale che l’aveva condannata al risarcimento dei danni e affermato un principio di responsabilità oggettiva in capo alla struttura, quale ente che agisce pure tramite i propri dipendenti, a prescindere da inefficaci regolamenti interni o dichiarazioni in ingresso dell’ospite. La pronuncia ha chiarito che la Struttura assume verso l’ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato. Detto obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza che non può essere esclusa da clausole regolamentari o con limitazioni parziali. La Suprema Corte ha, dunque, qualificato la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 2049 c.c. e dall’art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Cassazione ha richiamato pure la rilevanza della nozione di prevedibilità del danno, riconoscendo che lo stato clinico e comportamentale dell’ospite, conosciuto alla struttura per oltre un anno e mezzo di permanenza, rendeva prevedibile un evento di fuga con conseguenze tragiche, escludendo in tal modo l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Le case di riposo, per evitare di incorrere in tali responsabilità verso i terzi, devono implementare sistemi di controllo e sicurezza adeguati, curando la formazione e la responsabilizzazione del personale per prevenire episodi di fuga o abbandono che possano causare gravi danni agli ospiti e alle loro famiglie. Devono, inoltre, valutare in modo personalizzato le condizioni di ciascun ospite, così da modulare correttamente gli obblighi di cura e sorveglianza contrattuali, ridurre il rischio di contenzioso e garantire la piena tutela del diritto alla salute degli anziani.

