Per la Cassazione CTU collegiale o sentenza nulla

Secondo la Cassazione Civile sez. III, 11 giugno 2025, con sentenza n. 15594 la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) non collegiale in materia sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza, anche se l’accertamento tecnico preventivo (ATP) sia stato espletato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco).

Come evidenziato dall’Avv. Giacomo Testa del Foro di Roma nella sua nota a sentenza, il principio impatta direttamente sulla gestione dei contenziosi sanitari, in un quadro normativo e giurisprudenziale in cui la collegialità peritale è ormai riconosciuta come elemento imprescindibile per la validità dell’accertamento tecnico, in ossequio alle garanzie del giusto processo.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), il quale stabilisce che, nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, “l’espletamento della consulenza tecnica deve essere affidato a un collegio peritale composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella materia oggetto del procedimento”, dall’art. art. 696-bis c.p.c. che disciplina l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione in materia di responsabilità sanitaria ed infine dall’art. 156 c.p.c., norma che prevede la nullità degli atti processuali in caso di inosservanza di forme prescritte a pena di nullità.

In merito al principio di necessaria collegialità della consulenza tecnica di ufficio nei giudizi di responsabilità medica, si sono formati orientamenti giurisprudenziali consolidati. Il riferimento va in particolare a Corte Cost., sent. n. 102/2021 la quale ha sancito la legittimità dell’obbligo di collegialità delle CTU in ambito sanitario quale strumento a tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’affidabilità dell’accertamento tecnico, a Cass. Civ., sez. III, 24 febbraio 2021, n. 4901 che ha ribadito che la CTU in materia sanitaria ha natura di atto processuale di particolare rilevanza e deve rispettare il principio di collegialità per garantire completezza e rigore tecnico-scientifico, ed infine a Cass. Civ., sez. III, 20 giugno 2022, n. 19811 che ha riconosciuto che il difetto di collegialità costituisce vizio rilevabile anche d’ufficio.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale si colloca la sentenza che si commenta ovvero Cassazione n. 15594/2025. Il caso sottoposto alla Corte riguardava un giudizio in cui l’ATP, eseguito da un unico medico legale per finalità conciliative, era stato utilizzato come base esclusiva della decisione nel merito.

Il giudizio di merito era iniziato dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, ma la CTU monocratica era precedente.

La Suprema Corte ha stabilito che: l’accertamento tecnico preventivo monocratico, anche se antecedente alla legge Gelli-Bianco, non può costituire l’unico fondamento della decisione nel merito in assenza di un accertamento collegiale conforme all’art. 15, legge n. 24/2017; la violazione dell’obbligo di collegialità comporta la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; tale nullità sussiste anche se il giudice ritiene la CTU monocratica idonea e le parti non sollevano eccezioni sul punto.

La pronuncia in esame conferma dunque che:

a) l’obbligo di collegialità è inderogabile e non sanabile per acquiescenza o silenzio delle parti;

b) l’ATP monocratico può soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 696-bis c.p.c., ma non può fondare il merito del giudizio senza un accertamento collegiale;

c) laddove si voglia utilizzare l’accertamento tecnico nel merito, occorre disporre una nuova CTU collegiale in corso di causa.

In conclusione la sentenza della Cassazione n. 15594/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale rigoroso volto a garantire che il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) sia rispettato anche nella fase istruttoria tecnica, in ambito sanitario, attraverso l’osservanza della collegialità peritale.

Essa costituisce un monito per magistrati e avvocati: in materia di responsabilità sanitaria, la collegialità della CTU non è un formalismo ma un presidio di garanzia per le parti e per la qualità delle decisioni giudiziarie, e il suo mancato rispetto inficia la decisione del giudizio rendendola nulla, in coerenza con i principi di affidabilità e completezza dell’accertamento tecnico richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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