COMUNICATO 27 GENNAIO 2026
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla tematica riguardante le Regioni con piano di rientro, per le quali i fondi del servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie.
Per le Regioni con piano di rientro, come la Puglia, nel caso della pronuncia della Consulta, i fondi del servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia numero 42/2024, nella parte in cui si prevede l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie.
Nel caso indicato la regione avrebbe dato corso alla copertura del finanziamento da parte del fondo sanitario per il potenziamento dei servizi di telemedicina, ma il no della Consulta è arrivato poichè non si tratta di spese direttamente connesse ai livelli essenziali di assistenza e pertanto la regione deve reperire le risorse finanziarie altrove, oppure riducendo quelle diverse da quelle sanitarie.
Nell’impugnazione si fa riferimento all’art. 117 legge regionale che riguarda l’organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare, il quale prevede che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare è prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista.
La disposizione è costituzionalmente illegittima in quanto, nel richiedere che le strutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, farebbe riferimento a una professionalità non prevista dalla legge nazionale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni, in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 indicato quale norma interposta. Proprio in quanto prevede come necessaria ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento della rete di assistenza, una figura non prevista dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.
Infine la Consulta ha, poi, affermato che non sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, gli articoli 132 e 217 della legge pugliese che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi, dei tecnici sanitari della riabilitazione nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità.
Ribadendo che il legislatore regionale è intervenuto in un settore di particolare delicatezza per garantire l’avvio dei centri specializzati per la cura dei disturbi dello spettro autistico in ragione della carenza delle figure professionali necessarie sul territorio pugliese, la Consulta ha limitato la legge regionale stabilendo che l’intercambiabilità deve operare solo in via residuale e rigorosamente temporanea.
avv. Maria Antonella Mascaro

