La chiamata nel giudizio penale da parte dell’imputato della compagnia assicurativa della struttura sanitaria

La Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza n. 170/2025, in merito alla chiamata della compagnia assicurativa della struttura sanitaria da parte del medico imputato, che ha operato in quella struttura, dichiarando che l’articolo 83 del Codice di procedura penale è incostituzionale nella parte in cui non prevedeva questa possibilità.

Il caso

Il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato”.

Deve essere ricordato che l’art. 83 del codice di procedura penale consente la chiamata del cosiddetto responsabile civile in alcuni casi e sempre dalla parte civile (cioè la vittima, persona offesa dal reato), costituitasi nel giudizio penale:

1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo  84d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile”.

Il Giudice rimettente dichiarava nell’ordinanza di essere investito, in sede di dibattimento, del processo penale nei confronti di un medico “strutturato”, in quanto dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unità locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell’esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale.

Secondo l’accusa, l’imputato, in qualità di dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria, avrebbe provocato, “per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida”, la morte di un paziente per shock settico.

In sede di udienza preliminare, si erano costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il difensore dell’imputato aveva chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria pubblica di cui l’imputato era dipendente.

La questione di legittimità è stata ritenuta, rilevante, poiché l’art. 83 cpp non consente all’imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione delle ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, a cui non è riconducibile il caso di specie. Con le due sentenze indicate la Consulta aveva riconosciuto il diritto per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha ritenuto, in sentenza, fondate le ragioni della richiesta ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cpp nella parte in cui non prevede la chiamata quale responsabile civile dell’assicuratore della struttura sanitaria nella quale opera il sanitario, imputato. Dunque anche nel settore sanitario l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile, così come accade nel processo civile, nelle cause di richiesta di risarcimento del danno.

La Corte ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale, introducendo una novità destinata a incidere profondamente sulle dinamiche della responsabilità sanitaria.  

Conclusioni ed osservazioni

Se, da una parte, non vi è dubbio alcuno per quanto concerne la tutela degli operatori sanitari e, di conseguenza, che vi debba essere  un giusto equilibrio ed una maggiore garanzia fra la domanda espressa in sede civile e quella espressa in ambito penale, si deve far osservare che non pochi saranno i dubbi o le questioni che potenzialmente possono essere sollevate dal momento che la Corte Costituzionale fa espresso riferimento alle assicurazioni obbligatorie delle strutture, quando è noto che molte continuano ad operare in regime autoritenzione, seppur con i limiti stabiliti dai decreti attuativi della legge Gelli Bianco. In questi casi bisognerà capire quale siano le regole da seguire.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *