Il ruolo delle strutture sanitarie accreditate nei reati del codice della strada

Il rifiuto di sottoporsi agli esami previsti dall’articolo 186 e 187 del Codice della Strada, in particolare quelli relativi all’accertamento dello stato di ebbrezza o dell’influenza di sostanze stupefacenti, è un reato penale. Le sanzioni per tale rifiuto sono severe e includono ammenda, arresto, sospensione della patente e, in alcuni casi, la confisca del veicolo.

In caso di richiesta da parte delle forze dell’ordine di sottoporsi all’alcoltest (etilometro o altri accertamenti), il rifiuto è sanzionato penalmente e con la sospensione della patente da sei mesi a due anni. 

Analogamente, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (drug test, prelievo del sangue o delle urine) è considerato reato, con le stesse conseguenze penali dell’alcoltest. 

Il rifiuto è reato solo se la richiesta è legittima, ovvero se sussistono indizi che il conducente possa essere sotto l’influenza di alcol o droghe. 

Oltre alle sanzioni principali, il rifiuto può comportare la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 

La giurisprudenza ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi ad un tipo specifico di accertamento (ad esempio, il prelievo del sangue) non è reato se il conducente si rende disponibile ad altri accertamenti che potrebbero comunque fornire prova dell’infrazione (come il prelievo delle urine). 

Secondo la Corte Suprema il rifiuto di sottoporsi a un prelievo del sangue in ospedale, su richiesta della polizia, non è penalmente rilevante se il conducente non è in cura per le lesioni subite nell’incidente stradale.

Il dato interessante e nuovo in merito alle nuove formulazioni e all’inasprimento della disciplina riguarda il ruolo delle strutture sanitarie accreditate, in quanto tanto i Giudici di merito e il giudice di legittimità asseriscono che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, è configurabile, anche, quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2- bis, 3 o 4 dell’articolo 187 e che secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche, o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione di esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti.

Dunque, il ruolo delle strutture sanitarie private accreditate è in tutto e per tutto identico a quello delle strutture pubbliche, con possibilità per le prime di investire su apparecchiature dei rilevamenti di alcol e stupefacenti più avanzati e con risultati in minor tempo che sono riconosciute come prestazioni pubbliche. Tutto ciò con il vantaggio di fornire un servizio qualitativamente e quantitativamente superiore.

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