COMUNICATO 31 OTTOBRE 2024
La Commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante “misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”
Come accennato in precedenza, nel testo del disegno di legge del Governo, viene introdotto il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali sia pubbliche che private, che punisce “chiunque, con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario”
La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e della multa fino al 10.000 euro, con aumento di pena se il fatto è commesso da più persone riunite.
E’ previsto l’arresto in flagranza e anche in semi-flagranza, “quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 (c.p.p.) colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
L’articolo 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, l’articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 ottobre 2024.
avv. Maria Antonella Mascaro