Comitato Nazionale di Bioetica e libera autodeterminazione 

Comunicato del 04 luglio 2024

La tematica sempre scottante dei trattamenti di sostegno vitale è stata ancora oggetto della riunione del Comitato Nazionale di Bioetica nel corso della seduta del 20 giugno scorso. Piccoli tasselli che si inseriscono per far sì che al centro della questione venga posto l’essere umano e il suo diritto di autodeterminazione e di espressione del libero consenso.

Tutto ciò deve avvenire ed è avvenuto facendo i conti e non sovvertendo quanto stabilito dall’ordinamento penale che intende proteggere il sistema da scelte irreparabili quali quella del suicidio.

Pertanto, dopo un ampio lavoro istruttorio, il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb) ha deliberato sul tema dei Trattamenti di Sostegno Vitale, precisando di non entrare nel merito del suicidio assistito in generale e del contenuto della nota sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

Il dibattito nasce da un quesito posto dal Comitato Etico territoriale dell’Umbria, al fine di chiarire i criteri da utilizzare per distinguere un trattamento sanitario ordinario e un trattamento sanitario di sostegno vitale.

Il comitato si è espresso nuovamente nel tutelare totalmente il diritto alla vita dell’essere umano, specialmente quando questo concerne persone fragili, vulnerabili, dunque non sfiorando minimamente la questione del suicidio assistito che è e rimani fuori dal sistema normativo nazionale. Dunque tutti i trattamenti che rientrano nel perimetro della non punibilità sono ammesse e rientrano nei requisiti accettati e promossi dalla bioetica: cure palliative, trattamenti di sostegno vitale, patologie irreversibili, dolore fisico o psicologico intollerabile.

Dunque il percorso seguito dal comitato bioetico è esattamente il contrario e cioè non assoggettare in alcun modo soggetti fragili verso una pressione che li indica a seguire intenti suicidari.

La strada è proprio quella di evitare abusi nella pratica dell’assistenza ad una scelta suicidaria del paziente.

Ciò è in linea con quanto sancito nella modifica al codice penale per quello che è stato il dettato della Corte Costituzionale che non parla assolutamente di un diritto al suicidio, ma, anzi, lo esclude e lo limita in confini molto stringenti, inneggiando sempre al diritto alla vita, ovviamente ad una vita dignitosa e ispirata ai principi di solidarietà.

Pertanto la non punibilità si riversa anche, in conformità alle norme giuridiche, sui trattamenti sanitari sostitutivi delle funzioni vitali, la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi.  

avv. Maria Antonella Mascaro

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