Come ci si prepara ad ottemperare agli obblighi assicurativi del 16 marzo

Il 16 marzo 2026 rappresenta la data di scadenza definitiva per l’adeguamento delle strutture sanitarie e dei professionisti ai nuovi obblighi assicurativi stabiliti dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e dal relativo decreto attuativo (D.M. 232/2023). Entro questa data, infatti, le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, devono conformarsi a quanto statuito nel decreto. Le strutture devono, dunque, procedere ad una revisione approfondita dei contratti in essere entro la data indicata, preferibilmente con il supporto di esperti in risk management e consulenza legale. Ed infatti, per prepararsi all’obbligo di assicurazione è necessario effettuare una serie di passaggi: dapprima le Strutture devono valutare i rischi associati alla loro attività e determinare i modelli di copertura del rischio più adatti; successivamente devono selezionare la  polizza assicurativa che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal decreto attuativo e poi procedere ad adeguare le loro misure organizzative e finanziarie per conformarsi alle disposizioni normative. Inoltre è previsto un obbligo di pubblicità e trasparenza, con la necessità di rendere disponibili sul proprio sito internet i dati relativi ai risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio. In alternativa alla copertura assicurativa, la struttura sanitaria può, dunque, scegliere di assumere direttamente, in tutto o in parte, il rischio. In tal caso, il decreto stabilisce che la scelta deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura che ne evidenzi le modalità di funzionamento e le motivazioni. La struttura sanitaria che opera mediante assunzione diretta del rischio deve costituire un Fondo Rischi e un Fondo Riserva Sinistri: il primo è un fondo specifico a copertura dei rischi, individuabili al termine dell’esercizio, che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura; il secondo è un fondo ove appostare le risorse relative a richieste di risarcimento di sinistri denunciati e non ancora pagati, presentate nel corso dell’esercizio in corso o in quelli precedenti. La congruità degli accantonamenti nei fondi di cui sopra deve essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale. Nel caso in cui solo una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia, i rapporti tra assicuratore e struttura sanitaria nella gestione del sinistro devono essere disciplinati da appositi protocolli stipulati tra le parti e inseriti nelle polizze, che regolamentino criteri e modalità del coordinamento. Ciò al fine di garantire un efficace coordinamento tra la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa nei processi di liquidazione, a tutela dei terzi danneggiati e della qualità del servizio erogato .La struttura sanitaria, sia laddove abbia optato per l’auto-ritenzione sia laddove abbia scelto la copertura assicurativa, deve inoltre  avvalersi di un Comitato Valutazione Sinistri per gestire il sinistro, istituire al suo interno la funzione valutazione dei sinistri con competenze di medicina legale, giuridiche, loss adjustor e risk management per valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie ricevute e stanziare in bilancio le somme destinate ai fondi di cui sopra e  identificare annualmente il rischio di responsabilità civile cui è esposta e le azioni di mitigazione, nonché redigere annualmente una relazione sull’adeguatezza dei processi di valutazione dei rischi,  sui risultati emersi e su eventuali interventi migliorativi. Per le strutture e i professionisti è fondamentale, inoltre, verificare con il proprio broker o compagnia assicurativa che le polizze correnti includano la clausola di retroattività (10 anni) e la postuma (10 anni) in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’Art. 10 della Legge Gelli-Bianco.  Alla base dell’intervento legislativo, come si è avuto modo di commentare, vi è la volontà di affrontare in modo sistemico il fenomeno del contenzioso sanitario, che non produce solo costi economici ma anche ricadute profonde sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Il clima di conflittualità alimenta comportamenti difensivi: da un lato la rinuncia ad affrontare situazioni cliniche complesse, dall’altro l’eccesso di prescrizioni e accertamenti finalizzati più a tutelare la posizione del sanitario che la qualità dell’assistenza.  Per i medici che operano all’interno delle strutture ospedaliere, il nuovo assetto comporta una redistribuzione delle responsabilità. La struttura diventa il principale soggetto chiamato a rispondere delle richieste risarcitorie, mentre il professionista dipendente beneficia di un perimetro di tutela più ampio. L’eventuale azione di rivalsa è circoscritta ai casi di dolo o colpa grave e soggetta a limiti economici predeterminati. Sul fronte dei pazienti, l’impatto non è immediato né visibile nella pratica quotidiana delle cure, come autorevolmente osservato.  Ciò che cambia è la certezza di una tutela effettiva: in caso di evento avverso, il danneggiato può contare su un soggetto solvibile, che sia un assicuratore o la stessa struttura sanitaria. Il modello si avvicina a quello già noto in altri ambiti di responsabilità civile, pensato per garantire non solo chi esercita l’attività, ma soprattutto chi subisce il danno.

avv. Rossella Gravina

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