Autonomia differenziata per le prime regioni

Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema preliminare sull’autonomia differenziata. Su proposta del Ministro per gli affari regionali sono stati approvati gli schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La riforma sull’autonomia differenziata si fonda sulla possibilità di riconoscere ulteriori funzioni alle Regioni. La prevalenza del principio di autonomia su quello di solidarietà mina il concetto universalistico che regna sovrano nell’art. 32 della Costituzione italiana e consolida il divario fra Nord e Sud, in più, esaspera la differenziazione dei livelli essenziali delle prestazioni, facendo un distinguo che crea disuguaglianza nel paese.

Con la legge 18 ottobre 2001, n. 3 fu riformato il titolo V della Costituzione, che trasferiva molti poteri dallo Stato centrale alle Regioni, dando di fatto piena attuazione all’articolo 5 della Costituzione che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. Si è verificata così una vera e propria riforma in senso federale dello Stato, riconoscendo alle Regioni l’autonomia legislativa, ovvero la possibilità di legiferare, con norme di rango primario, in varie materie fra cui quella della tutela della salute.

Oggi, sarebbe necessario chiedersi se sia o meno corretto che la sanità sia in capo alle Regioni. Cioè, quale sia il livello di governo più adatto a prendere le decisioni in campo sanitario.

Il presupposto per gettare solide basi nella sanità è essenzialmente dato dalla constatazione del fallimento, in campo sanitario, della politica del regionalismo.

Il sistema della sanità pubblica non può non essere ripensato se non con un’adeguata interazione della sanità privata. L’ attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art.116 della Costituzione conduce al federalismo sanitario a geometria variabile, con il rischio che il diritto alla salute possa soltanto assumere una valenza locale.

Una geometria variabile che, stante la diversa organizzazione e strutturazione della sanità fra le varie regioni rischia di coinvolgere in negativo anche le strutture “ausiliarie” private, che potrebbero essere pregiudicate da un sistema regionale disomogeneo e differenziato che sprona all’emigrazione sanitaria e determina in generale riflessi sulla immagine dell’efficienza sanitaria di alcune regioni rispetto ad altre, travolgendo in questa sfiducia anche le strutture private accreditate.

Dunque al Parlamento residuerebbe solo la deliberazione dell’intesa già negoziata tra il Governo e una delle Regioni; peraltro il Governo può non tener conto dei rilievi formulati dalle Camere sullo schema di intesa. Sembra esservi l’implicita intenzione di ratificare le intese già precedentemente negoziate con alcune Regioni: “atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata”.

Le quattro regioni interessate sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte ed il Veneto che sono le prime a segnare l’avvio concreto dell’attuazione della legge 26 giugno 2024, n. 86.

L’attribuzione delle nuove funzioni si fonda sul principio di sussidiarietà, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare il territorio, secondo il Governo.  Gli accordi si distinguono a seconda che le materie riguardino o meno i livelli essenziali delle prestazioni. Alle regioni il compito di riallocare risorse derivanti da efficientamenti della spesa su altri ambiti sanitari regionali. Resta fermo l’obbligo di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

Le intese hanno una durata di dieci anni, con verifica annuale del monitoraggio degli adempimenti e degli oneri finanziari. Un meccanismo che dovrebbe garantire il controllo costante sull’attuazione delle nuove competenze e sui relativi costi. Gli schemi di intesa dovranno ora essere trasmessi alla Conferenza unificata per il parere e, successivamente, alle Camere per l’esame da parte degli organi parlamentari competenti.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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