Assistenza sanitaria integrativa

Nel tanto contestato sistema sanitario nazionale, dove l’accesso alle cure mediche di qualità è un obiettivo prioritario, emergono sempre più preponderanti i fondi di assistenza sanitaria integrativa, introdotti nell’ordinamento legislativo italiano con il decreto legislativo n. 502/1992. Si tratta di enti, associazioni, società di mutuo soccorso, compagnie assicurative, regolarmente iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari, istituita dal Ministero della Salute con il decreto ministeriale 31 marzo 2008. Detti enti, per iscriversi all’albo, devono sottoporsi ad una procedura di accreditamento, durante la quale si verifica la presenza dei requisiti previsti dalla legge, in modo da garantire la regolarità dell’attività svolta e salvaguardare i consumatori italiani.

I suddetti fondi offrono un sostegno supplementare alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, non sostitutivo, ma milioni di lavoratori sono iscritti ai suddetti fondi. In Italia sono più di trecento i fondi di assistenza sanitaria integrativa.

L’assistenza sanitaria integrativa si riferisce a un insieme di servizi e coperture aggiuntive offerti al di là di quanto fornito dal sistema sanitario pubblico di un paese.

L’assistenza sanitaria integrativa interviene, offrendo una copertura totale o parziale delle spese sostenute e da sostenere per fruire di queste prestazioni mediche.

L’obiettivo dell’assistenza sanitaria integrativa è quello di offrire un livello aggiuntivo di sicurezza e copertura, riducendo le spese dirette degli utenti per i servizi sanitari e migliorando l’accesso a cure più ampie e specializzate, per sopperire alle problematiche delle liste di attesa e ai livelli essenziali di assistenza. I lavoratori possono aderire a fondi di assistenza sanitaria integrativa attraverso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o tramite adesioni individuali.

Nel nostro paese i fondi possono assumere diverse forme e strutture.

Possono essere distinti in tre tipologie: 1) fondi sanitari negoziali o contrattuali che sono associazioni senza scopo di lucro o fondazioni, nate grazie a contratti collettivi di lavoro o accordi collettivi; 2) fondi sanitari aperti o polizze collettive che sono fondi istituiti sotto forma di patrimoni autonomi e separati o sotto forma di polizze assicurative, che possono prevedere sia adesioni individuali che collettive; 3) casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

Esiste, poi, una quarta categoria cui può iscriversi chiunque. Si tratta dei fondi doc che offrono solo prestazioni non offerte dal SSN.

Il sistema di adesione ai fondi è libero, ma solitamente già presente nel contratto che il lavoratore si trova a sottoscrivere; detta circostanza è leggibile nella busta paga.

A volta si può essere ignari dell’adesione al fondo, pertanto è suggerito controllare la dicitura “contributi per Fondo Sanitario”. In linea di massima possono aderire tutti i lavoratori dipendenti, i quadri, i dirigenti e i liberi professionisti, cui possono aggiungersi, su base volontaria, i familiari a carico.

avv. Maria Antonella Mascaro

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