COMUNICATO 10 LUGLIO 2025
Ancora una volta la giurisprudenza di legittimità affronta una tematica importante nell’ambito del contezioso instaurato per stabilire la responsabilità in materia sanitaria. In particolare nella sentenza 15594/2025 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla indispensabilità, ai fini dell’accertamento della responsabilità, che sia esso in ambito penale, ma soprattutto in quello civile, di avere poter contare su un accertamento peritale collegiale così come richiesta dall’art. 15 della legge Gelli-Bianco.
Nei casi, ad esempio, nei quali si chiede un accertamento a fini conciliativi, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., questo non possa essere posto in essere dal solo medico legale che diventerebbe organo monocratico, ma debba essere corredato da un accertamento collegiale che abbia almeno la presenza dello o degli specialisti della materia di cui trattasi. Per essere maggiormente chiari, in caso di lesioni o morte, causate nel corso di un intervento a cuore aperto, l’accertamento sia se la richiesta di risarcimento venga inoltrata in campo civile, sia che venga sporta una denuncia querela, dovrà essere devoluto alla scienza e conoscenza di un medico legale e di un cardiologo, se necessario anche di uno specialista anestesista.
La sentenza, così come prevede la legge, pone il divieto di essere monocratica e favorisce nei confronti delle parti il diritto costituzionale del giusto processo, come previsto dall’art. 111 della Costituzione.
Questo perché il Giudice chiamato a provvedere deve fondare la sua decisione su elementi tecnico-scientifici multidisciplinari.
Diversamente la sentenza basata sul solo accertamento monocratico dovrà essere tacciata di nullità.
La Corte richiama la giurisprudenza del 2021 della Consulta che si era già pronunciata in tal senso ribadendo il principio di collegialità della perizia medica come base per una decisione imparziale in ambito sanitario.
Inoltre, già due precedenti giurisprudenziali di legittimità nel 2019 e nel 2021 avevano fatto riferimento all’inderogabilità della collegialità nell’accertamento tecnico peritale.
Dunque la Corte Suprema rafforza questo concetto con la conseguenza che la sentenza che si fondi su una CTU non collegiale è nulla ex art. 156 c.p.c.
Detta nullità opera anche nei casi in cui la consulenza preventiva sia stata disposta prima della legge 24/2017, oppure se il Giudice la ritenga completa ed esaustiva e anche se le parti non abbiano sollevato eccezioni, in quanto può essere rilevata dal Giudice che deve dichiarare la nullità della sentenza.