L’Agenzia delle Entrate richiamando l’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e la giurisprudenza dell’Unione europea, ha ribadito che l’IVA si applica soltanto in presenza di un rapporto sinallagmatico, cioè quando il pagamento costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente reso. In assenza di tale nesso diretto, le somme erogate non rappresentano un corrispettivo, ma una semplice movimentazione di denaro, e pertanto restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
L’articolo 80 del TUEL prevede che le assenze dal servizio per l’espletamento di funzioni pubbliche siano retribuite dal datore di lavoro, il quale ha diritto al rimborso da parte dell’ente presso il quale il lavoratore esercita il mandato.
La norma disponeva, inoltre, che le somme rimborsate fossero esenti da IVA “ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”, disposizione, poi, abrogata dall’art. 16-ter del D.L. n. 131 del 2024.
Quest’ultimo intervento legislativo, adottato per recepire la sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), ha eliminato la previsione di irrilevanza IVA generalizzata per i prestiti e i distacchi di personale.
La nuova disciplina, tuttavia, si applica solo ai prestiti o distacchi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, salvaguardando i comportamenti adottati in precedenza conformemente alla normativa abrogata o alla giurisprudenza europea.
Con riferimento a tali operazioni, la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 ha precisato che si ha “distacco o prestito di personale” quando:
- un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori per l’esecuzione di una specifica attività;
- il datore di lavoro resta responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente;
- il distacco è disposto nell’interesse del datore di lavoro.
L’Agenzia osserva che la fattispecie dei rimborsi per permessi retribuiti non presenta gli elementi caratteristici del prestito o distacco di personale, in quanto: - non esiste un rapporto di natura sinallagmatica tra ente pubblico e datore di lavoro;
- l’erogazione del rimborso non costituisce il corrispettivo di un servizio reso dal datore di lavoro all’ente;
- la finalità del rimborso è solo quella di consentire al cittadino eletto di esercitare il proprio mandato pubblico senza oneri per il datore di lavoro.
Pertanto, conclude l’Agenzia, le somme rimborsate dall’ente al datore di lavoro a titolo di retribuzioni e assicurazioni per le ore o giornate di permesso fruite dal lavoratore non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, mancando il presupposto oggettivo dell’imposta previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972.