Scudo penale per i medici

Riprende faticosamente il lavoro in Consiglio dei Ministri per stilare il testo di un decreto che si occuperà, fra gli altri argomenti, del cosiddetto scudo penale rafforzato per i medici.

Si ricorda che la Commissione istituita dal Ministro della Giustizia Nordio e presieduta dall’ex Procuratore della Repubblica, dott. Adelchi D’Ippolito, era arrivata a conclusioni di negazione del cosiddetto scudo, portando sostanzialmente ad un nulla di fatto, in relazione a questo argomento.

La bozza del nuovo provvedimento prevede alcune modifiche al codice penale con una riformulazione dell’art. 590 sexies c.p. che riguarda il sanitario che commette i reati di lesioni o di omicidio colposo nell’esercizio della propria attività, responsabile unicamente per colpa grave, sempre che abbia applicato le linee guida accreditate o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Al successivo articolo 590 septies c.p. si prevede, invece, che il giudice, nell’accertare la responsabilità colposa ed il grado della medesima, tenga in considerazione il contesto e l’incidenza dello stesso nel fatto-reato. Ad esempio un fattore di novità del giudizio deve riguardare la scarsità di risorse umane e materiali, dunque: personale e attrezzature, ancora: eventuali carenze organizzative che non possano essere evitate, complessità della patologia, mancanza di conoscenze scientifiche consolidate o di terapie adeguate, nonché specifica posizione del professionista in contesti multidisciplinari e condizioni di urgenza o emergenza, nelle quali si è costretti ad intervenire.

Il provvedimento fa rifermento, anche, alle modifiche della legge Gelli Bianco in quanto, come introdotto nell’articolo che precede, la colpa del sanitario andrà parametrata in ordine alle buone pratiche assistenziali, nonché alle risorse e alle condizioni disponibili.

Il decreto non prevede, come ormai ogni norma varata recentemente, alcuna copertura finanziaria.

Ci sarà comunque da stabilire che se, anche, il sanitario andrà esente da reato, nel caso in cui venga accertata la sua mancanza di responsabilità in base a nuovi elementi, la struttura e, con questa le varie compagnie assicurative che si occupano del rischio clinico, saranno comunque coinvolte sia per l’aspetto del singolo, sia per le eventuali carenze delle strutture in un contenzioso per il risarcimento dei danni causati alla vittima.

L’auspicio, per combattere seriamente fenomeni come la medicina difensiva, è quello di arrivare, anche molto lentamente ad un sistema automatico di no fault, che possa diminuire fino ad annullarlo il contenzioso civile, penale ed amministrativo, ormai strabordante nel paese.

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