Con la sentenza n. 2157/2025 la Suprema Corte, Sezione Lavoro, conferma il principio secondo il quale il licenziamento è legittimo se il lavoratore usufruisce impropriamente di permessi lavorativi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992 per l’assistenza al genitore nel caso di specie.
Il caso
La Corte territoriale ha considerato che il lavoratore “usufruiva di due ore di permesso, dalle ore 13.00 alle 15.00”, e, “come risulta dagli accertamenti svolti dall’agenzia di investigazione privata, nelle giornate del 20 gennaio, 1 febbraio, 3 febbraio, 17 febbraio, 2 marzo e 4 marzo del 2022, egli, giunto a casa intorno alle 13.00, dopo circa un’ora, ossia intorno alle ore 14.00, usciva in bicicletta da corsa vestito con abbigliamento sportivo (scarpette, guanti, casco, occhiali) e rientrava a casa intorno alle 17.00”. Pertanto ha ritenuto che tale comportamento fosse preordinato e reiterato in considerazione del numero e della frequenza degli episodi. In sostanza il lavoratore utilizzava metà del permesso per poter compiere un giro in bicicletta da corsa, in modo sistematico. Da qui l’uso improprio dei permessi, divenuto abituale, oltre che un disvalore della condotta, indirizzate a soddisfare esigenze puramente di svago del lavoratore.
Peraltro va ricordato che la scoperta era avvenuta tramite una società di investigazione, cui il datore di lavoro aveva dato espresso mandato.
La Corte di Cassazione
Nel ricorsosi lamentava la violazione, da parte dei giudici di merito, di principi enunciati dai precedenti di legittimità richiamati in ricorso che, però, riguardano l’ipotesi del controllo effettuato a mezzo di strumenti tecnologici, mentre dalla sentenza impugnata risulta solo che il controllo è stato effettuato da un investigatore.
La pronuncia, invece, secondo la Corte risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, tuttavia le numerose pronunce affermano che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale”. In particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992.
Inoltre l’utilizzo del permesso necessario per assistere una persona familiare disabile, viene concesso esclusivamente per tutelare quell’interesse e il diritto della persona che ne ha bisogno di essere assistita e non può essere deviato da questo.
L’assenza dal lavoro deve essere giustificato dal motivo per cui viene richiesta e comporta l’organizzazione del datore di lavoro senza la risorsa che usufruisce del permesso, senza che sia possibile che questo subisca un percorso deviato e diverso da quello per il quale è ottenuto.
Se viene meno il nesso causale fra il tipo di permesso e la causa per la quale viene richiesto vengono alterati e totalmente compromessi i principi di buona fede ai quali lo stesso è ispirato.
Pertanto, il licenziamento è legittimo, così come tali sono i mezzi usati per poterlo provare.