La Corte dei Conti e la responsabilità dei singoli professionisti sanitari.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Per giurisprudenza consolidata i danni cagionati al paziente nel corso di interventi operatori riguardano tutta l’equipe medica e infermieristica, stante la natura dell’attività, che vede coinvolti tutti i partecipanti e che richiede che sia adoperata la diligenza professionale di ognuno, ciascuno per il suo ruolo.

Esiste, poi, altra giurisprudenza che mette in evidenza come in presenza di un regolamento interno, la responsabilità di ciascuno debba essere parametrata ai propri compiti, confidando anche su una sorta di criterio dell’affidamento nell’altro, ma quest’ultima non è in contrasto con la precedente, nel senso di tenere fermo il dovere di reciproco controllo e il principio del coordinamento nell’ambito dell’operatività del gruppo.

In questo senso sono, ormai, fermi i principi contenuti nelle pronunce della Corte dei Conti che in diverse occasioni ha condannato per colpa grave medici e infermieri a risarcire l’azienda sanitaria per danni ai pazienti. Uno per tutti il caso del paziente che ha dovuto essere rioperato per estrarre una pinza dimenticata nel corso di una turbolenta operazione, durante la quale c’era stata una discussione molto accesa fra i membri dell’equipe.

In quel caso si erano avvicendati due turni di infermieri. Dopo la prima fase dell’intervento il primo operatore si era allontanato, lasciando altri due medici che dovevano suturare la ferita. Durante la seconda fase tra i due operatori si era verificata una prima lite, molto accesa, sulle modalità di sutura dell’addome, pertanto uno dei medici era uscito dalla sala operatoria, lasciando un solo medico a suturare la ferita chirurgica con l’aiuto dell’infermiera strumentista ma, quest’ultimo, vistosi in difficoltà, era, a sua volta, uscito dalla sala operatoria per chiamare il secondo medico lasciando le infermiere sole con il paziente.

Nel frattempo, gli infermieri del primo turno avevano lasciato il posto a quelli del secondo turno, senza che nessuno di loro provvedesse alla conta delle garze e degli strumenti di sala.

I medici avevano fatto rientro per finire l’operazione ma scoppiava una seconda lite, seguita da una seconda uscita dalla sala di uno dei due.

Nel caso ricordato, la Corte dei Conti aveva ritenuto il danno erariale sia a carico dei medici “litigiosi”, i quali avevano avuto un comportamento deprecabile e, dunque, sanzionabile. Infatti non poteva non evidenziarsi che uno scontro verbale al tavolo operatorio, ripetuto più volte e seguito dall’allontanamento, prima di uno e poi di entrambi i medici, lasciando il paziente anestetizzato, da solo con le infermiere, non corrispondesse ad un agire diligente, ben concorrendo, anche per questo verso, a segnare la colpa grave di entrambi i medici.

La Corte dei Conti non ha risparmiato nemmeno il primo operatore e la strumentista. Quest’ultima ha l’obbligo della conta ad alta voce delle garze e degli strumenti operatori, unitamente, però, al primo operatore e a tutti i partecipanti all’intervento.

Pertanto in equipe ognuno risponde in parte percentuale del danno erariale eventualmente cagionato per colpa grave.

Diversamente l’azienda sanitaria non risponde per difetti organizzativi, in quanto il meccanismo organizzativo avrebbe funzionato alla perfezione se si fossero seguite le indicazioni messe a punto per il caso.

Dunque, la causa del danno poteva solo essere imputata alla violazione di varie prescrizioni ed obblighi da parte di tutti i componenti dell’equipe medica, in diversa misura.

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