a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Nella consuetudine della vita societaria, ancorché si tratti di piccole, di medie o di grandi imprese, il sistema delle deleghe è prioritario rispetto all’organizzazione aziendale ed alla cosiddetta segregazione delle funzioni.
Sostanzialmente, più il sistema delle deleghe di funzione è capillare e ben delimitato, maggiormente la responsabilità è circoscritta alla persona o alle persone destinatarie delle deleghe specifiche.
Si osserva un modello di gestione tanto più completo, quanto più dettagliate sono le deleghe di funzione che si distinguono da quelle per la sicurezza.
In un sistema così perfettamente congegnato si dovrebbe essere abituati a tenere indenne da responsabilità penale e amministrativa dell’ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, l’organo amministrativo, cioè il Consiglio di Amministrazione, ma la realtà non è poi così chiara, specialmente laddove si è in presenza di gravissime carenze organizzative, perché in questi casi l’organo gestorio non è immune da responsabilità.
La Corte Suprema di Cassazione si è espressa in tal senso, cioè chiamando in causa il Consiglio di Amministrazione della società, in un caso di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, con la sentenza n. 40682/2024.
Nel caso de quo un lavoratore ha perso la vita eseguendo la costruzione di una vasca di contenimento delle acque in quanto colpito da una lastra di cemento armato che si era capovolta, in cantiere, a causa di notevoli errori nella fase di produzione e successivamente di installazione e posizionamento della medesima.
I giudici territoriali di primo e di secondo grado avevano ritenuto che l’incidente fosse causalmente collegato a notevoli carenze organizzative imputabili esclusivamente alla società produttrice della lastra incriminata, poiché, nel corso dell’istruttoria dibattimentale era emerso che l’impresa ometteva i controlli di idoneità ed effettività tecnica dei componenti prefabbricati, come la lastra di cemento armato in parola e che fosse prassi dell’impresa produttrice omettere i su menzionati controlli, necessari propri per evitare il ribaltamento dei componenti.
Dunque anche la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, di condanna nei confronti dei vertici della società, a prescindere dalle deleghe conferite in materia di sicurezza sul lavoro.
Per la difesa una sorta di responsabilità da posizione, la quale farebbe venire meno tutto il sistema delle deleghe.
La Corte Suprema, adita dagli imputati condannati, ha esaminato la questione della differenza fra delega gestoria e delega per la sicurezza, rimarcando come la responsabilità per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non dovrebbe gravare sui componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto non avrebbe senso creare un sistema di deleghe ad hoc
Ad ogni buon conto, la Corte afferma che nonostante si sia in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 c.c. e di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 validamente conferite, la morte dell’operaio nel caso di specie è stata causata da una carenza totale di procedimentalizzazione dell’attività produttiva, intesa come politica aziendale di favorire il profitto rispetto alla sicurezza. Pertanto permane sul CdA il dovere di vigilare sull’andamento della gestione e di intervenire sulla delega di funzioni prevista dal D.Lgs. 81/2008, operando un generale dovere di controllo e vigilanza, che in questo caso è mancato totalmente.
Per concludere, la Corte interpreta molto restrittivamente i casi nei quali vi siano permanenti disfunzioni e difetti strutturali nel processo produttivo, motivo per il quale l’organo direttivo non è esente da responsabilità.