a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Il D.lgs 231/2001 introduce nel nostro sistema penale la responsabilità delle società, enti e associazioni per la commissione di reati.
Il novero dei reati presupposto indicati nel decreto e da cui si fa discendere la responsabilità degli enti chiarisce che il controllo preventivo previsto dal Modello di organizzazione e controllo dovrebbe essere attuato anche nelle realtà sociosanitarie. Difatti, le fattispecie di reato: contro la Pubblica Amministrazione, societari, tributari, informatici, riciclaggio, sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini extracomunitari irregolari, oltre a quello più specifico delle pratiche di mutilazione genitale femminile e naturalmente i reati tributari, possono essere, a ragione, considerate condotte a rischio nell’ambito delle attività proprie delle strutture suddette.
Il decreto in parola individua nell’attuazione efficace e adeguata del Modello di organizzazione e controllo una esimente, per cui anche se il reato è stato commesso nell’ambito dell’attività dell’ente, questo va esente da responsabilità e dalle relative sanzioni se prova di aver adottato un sistema volto a prevenire la commissione dei reati presupposto.
L’attivazione del modello e la nomina di un Organismo di Vigilanza, indipendente e professionalmente adeguato appare, quindi, necessaria, anche per le strutture sanitarie, proprio al fine, non soltanto di rendere la gestione meno soggetta al rischio di commissione di reati, ma anche e soprattutto perché potrebbe limitare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla responsabilità da decreto legislativo 231/2001.
Occorre inoltre osservare che il Modello ex D.lgs 231/2001 è stato indicato dal codice degli appalti come un elemento di valutazione della reputazione di un ente e che, nonostante la sua adozione non sia obbligatoria per legge, alcune Regioni lo indicano come un requisito che le società che entrano in rapporti economici con la PA devono avere.
La responsabilità dell’ente non si determina automaticamente in conseguenza della commissione di un reato presupposto.
Infatti, l’ente può escludere la propria responsabilità nel caso riesca a provare la sussistenza in suo favore della particolare esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ossia la realizzazione da parte dell’ente di un Modello di organizzazione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati connessi all’attività dell’ente e previsti dal decreto.
In particolare, l’ente non risponde se prova che: l’organo dirigente ha adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché l’aggiornamento dello stesso è stato affidato a un Organismo dell’ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo;non vi sia stata omessa vigilanza sul modello;nel caso in cui il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, gli stessi hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e controllo.
Affinchè il Modello possa essere ritenuto efficace e adeguato, esso deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione della organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.
A tal fine, il Modello deve essere oggetto di una verifica periodica e sottoposto a modifiche e revisioni quando siano scoperte significative violazioni o intervengano mutamenti dell’attività dell’ente o della norma di riferimento.
Il Modello dovrà mappare i rischi propri dell’ente; prevedere specifici protocolli e procedure atte a regolamentare le attività a rischio; prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di reati; imporre obblighi di informazione verso l’Organismo di vigilanza e introdurre uno specifico sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli indicati nel Modello.
Quanto all’Organismo di Vigilanza, cui è demandata la verifica dell’attuazione del Modello, esso deve essere composto da persone professionalmente adeguate al ruolo ed esperte della specifica materia del Decreto 231/2001.
All’OdV deve essere riconosciuta un’autonomia finanziaria consona all’attività di controllo da esperire e completa indipendenza dagli organi societari, per modo da garantire la libertà di agire e la terzietà delle decisioni dell’Organismo.
Esso, poi, deve poter essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività con continuità, per cui non sarebbe giustificato né accettabile un OdV che di continuo venisse modificato nella sua composizione.
In conclusione, dall’analisi delle norme che riguardano l’esimente del Modello, si evince come effettivamente il legislatore, introducendo un sistema premiale di esonero dalla responsabilità, ha inteso imporre all’ente un concreto ed operativo impegno nella prevenzione dei reati.
Quanto ai reati presupposto questi sono i più svariati, ma certamente i gruppi di reato che una struttura sanitaria deve prendere in considerazione per una mappatura del rischio sono quelli contro la PA, contro il patrimonio, i reati societari, quelli tributari, quelli relativi all’ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla privacy, industria e commercio e mezzi di pagamento, per citare solo quelli per i quali un calcolo del rischio deve essere fatto e poi valutare caso per caso, struttura per struttura quale sia l’abito più giusto da indossare, o meglio, da cucire addosso.