Sistema contributivo e retributivo per il lavoro all’estero.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Per il lavoratore che ha svolto attività lavorativa all’estero si versano i contributi in un solo Paese per volta, in linea generale quello dove lavora, indipendentemente dalla residenza.

Per chi ha lavorato in più Paesi della Unione Europea, il lavoratore conserva la contribuzione versata in ciascuno di essi: ciò significa che i contributi già versati non sono trasferiti dall’ente previdenziale di un Paese a quello di un altro, né restituiti alla persona se la stessa si trasferisce in altro Paese.

Per chi ha periodi contributivi maturati in un unico Paese, l’ammontare della pensione sarà calcolato in base alla legislazione del Paese in questione, secondo le stesse modalità adottate per i cittadini di quello Stato, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia residente o meno nel Paese al raggiungimento dell’età pensionabile.

Altra condizione è quella prevista per i periodi assicurativi maturati nei Paesi ai quali si applica la normativa internazionale (Regolamenti UE e Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale) che possono essere totalizzati gratuitamente.

La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tenere conto, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati in cui l’interessato ha lavorato.

La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti dell’Unione Europea il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nelle convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni singola convenzione.

I periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.

In pratica l’interessato può ottenere la pensione, ad esempio dall’Inps (Italia), con la totalizzazione, solo ai fini del diritto alla pensione, dei periodi versati all’estero, mentre il trattamento all’estero (ad esempio in Francia) sarà calcolato con i regolamenti propri del paese estero.

Il riscatto potrà essere richiesto in Italia e in Francia, nel caso illustrato, solo se previsto dalla normativa previdenziale locale. Gli anni riscattabili, se riscattati, concorrono al diritto pensionistico in Italia, mentre negli Stati esteri non incrementano il valore dell’assegno erogato dall’Inps.

Il costo del riscatto degli anni di laurea agevolato Inps (5.600 euro per anno riscattato) è fisso e slegato sia dal reddito attuale, sia dalla cittadinanza e dalla residenza. L’unica condizione è di avere studiato dopo il 1995 e di avere almeno un contributo accreditato presso una delle gestioni Inps. Tale contribuzione sarà valida ai fini della totalizzazione internazionale.

Si ricorda che in caso di riscatto presso l’Inps l’onere non sarà deducibile fiscalmente per gli iscritti all’AIRE.

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