Nuove prospettazioni sulla responsabilità dei medici

Nel corso degli anni era consolidata l’idea di poter trattare la colpa medica alla stregua di tutti i tipi di colpa, senza però tenere conto dell’unicità del ruolo del medico.  

Per questo scopo era stata costituita la commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica con un decreto del Ministro della Giustizia, Nordio, insediatasi ad aprile del 2023 e che, dopo vari tentennamenti ed annunci ha relazionato al Ministro in merito al lavoro svolto. A seguito di ciò verrà elaborato un disegno di legge per rivedere la responsabilità medica.

L’obiettivo non è certo l’impunità del medico, ma individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico nella prestazione della sua opera.

Inizialmente si era partiti dalla possibilità di estendere l’operatività dello “scudo penale” per i sanitari, cioè la depenalizzazione dei reati colposi commessi nell’esercizio della loro attività professionale.  

Sono dati ufficiali che, ogni anno in Italia vengono intentate 35.600 nuove azioni legali, mentre ne giacciono 300 mila nei tribunali contro medici e strutture sanitarie, ma nel 97% dei casi, in ambito penale, si traducono in un nulla di fatto, con il proscioglimento o l’assoluzione nel merito del medico. Questo, però, comporta costi giganteschi per lo Stato e, dunque, per i cittadini.

Il problema degli errori medici esiste, e non solo in Italia, ma si tratta spesso di infezioni correlate all’assistenza sanitari che si trasformano in decessi nell’1% dei casi.  

La legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590 sexies che elimina qualsiasi riferimento al grado di colpa del professionista come elemento soggettivo alla base dell’imperizia, in caso di rispetto delle norme previste, e rimanda ai casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

L’elemento di novità era rappresentato dall’introduzione di una causa di esclusione della punibilità del medico qualora, in caso di imperizia, il sanitario abbia, comunque, seguitole linee guida. In ogni caso, anche l’osservanza rigida delle linee guida può integrare gli estremi per aprire un procedimento penale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il medico risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali nei casi in cui l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza, negligenza o imperizia nelle ipotesi in cui il caso non è regolato dalle linee guida o, manchino le buone pratiche clinico-assistenziali; oppure in quello di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida non adeguate al caso concreto.

Il presidente della Commissione Adelchi D’Ippolito ha consegnato al Ministro Nordio la relazione tecnica con le proposte per il miglioramento della legge sulla responsabilità professionale.

Nella sostanza nella relazione si evidenziano alcuni punti fondamentali quali la punibilità del medico solo per colpa grave e mai per colpa lieve.

Vi è una proposta, nei casi di denuncia assolutamente infondata, stile lite temeraria, di comminare sanzioni pecuniarie al denunciante.

Diversamente da quanto annunciato non si darà corso alla depenalizzazione dell’atto medico, a parere della commissione, per non incorrere in questioni di costituzionalità che potrebbero violare il principio di uguaglianza.

Si è, pertanto, ritenuto di punire il medico solo nei casi di colpa grave e mantenere, in campo civilistico, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, riservando l’onere della prova sul denunciante/attore.

C’è un richiamo sempre più forte ad attenersi alle linee guida, che non devono mai mancare, ma anzi essere sempre più precise e dettagliate.

In questo la scienza medica corre molto più velocemente nella pratica, dunque l’elaborazione delle linee guida non sta al passo con il progresso, invece, garanzia di impunità anche da parte delle strutture sanitarie sarebbe la prova di avere e seguire adeguate, efficienti e inattaccabili linee guida da opporre, se occorre, in giudizio.

Altro intervento proposto dalla commissione giustizia riguarda i consulenti tecnici, meglio, la necessità di inserire un’alta specializzazione.

Nel contenzioso di natura penalistica o civilistica che sia, i consulenti tecnici diventano i veri giudici, poiché i magistrati non possono che affidarsi alla loro perizia. Per questo motivo, secondo la commissione, quelli eletti devono avere una professionalità non solo specifica della materia, ma almeno pari a quella del medico che devono valutare. Infine, si propone di introdurre un criterio di rotazione, di modo che non possa essere nominato sempre lo stesso consulente.

A dire il vero le novità non sembrano tante, ma si vedrà come tutto ciò impatterà nella presentazione del disegno di legge. Lo scopo primario è senza dubbio quello di diminuire i contenziosi, ridurre la medicina difensiva ed in tal modo evitare la prescrizione di esami inutili o sovrabbondanti che pesano sull’economia del sistema sanitario.

avv. Maria Antonella Mascaro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *