La Cassazione emette una sentenza (la n° 430/23 S.U.) chiara e definitiva sulla natura degli interessi da ritardato pagamento di ASL – sono commerciali.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio:
«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».
Il contenzioso nasce nei confronti della ASL Napoli 1 per il riconoscimento degli interessi moratori a partire dal 2007- calcolati a norma del d.lgs. n. 231/02- per il ritardo nel pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa erogate in favore degli assistiti del SSN. Ebbene sia il Tribunale di Napoli e sia la Corte d’Appello hanno ritenuto inapplicabile al rapporto la disciplina degli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/02, ritenendo le prestazioni erogate riconducibili all’interno della concessione di pubblico servizio, piuttosto che a quello della transazione commerciale tra l’ente pubblico e il privato, con la conseguente esclusione della configurabilità tra le parti di un rapporto commerciale da ricondurre nella nozione di “transazione commerciale”, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, pur sussistendone i presupposti (l’autorizzazione dell’ente pubblico, l’accreditamento e l’accordo negoziale). La suprema corte intravede proprio nella sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, accordo (in particolare quest’ultimo) la stipulazione tra l’ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di un contratto, nel quale, l’accreditato assume obblighi a favore degli utenti del Servizio sanitario con un corrispettivo che l’ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli. L’accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive. Infatti, in assenza di un accordo contrattuale l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del SSN. Con tale ragionamento di fondo la suprema corte ha cassato la sentenza, rinviando il contenzioso alla Corte d’Appello di Napoli.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la società Collextion Mediazioni, principale sponsor delle iniziative Acop, ha elaborato un’offerta (allegata) dedicata ai nostri associati per lo smobilizzo dei crediti commerciali derivanti dal ritardato pagamento da parte delle ASL di riferimento, attraverso la cessione pro soluto dietro pagamento immediato del 60% dell’importo del credito.
Eventuali strutture interessate possono far riferimento alla sede nazionale di Acop, che ha attivato apposita struttura per la raccolta dei dati al fine di calendarizzare le date per le cessioni del credito.