Nuove regole a regime per le strutture sanitarie private: confermato il divieto di utilizzo del Sistema di Interscambio per le prestazioni rese alle persone fisiche e ridefinite le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Importanti novità sul fronte degli adempimenti fiscali per le strutture sanitarie private, i centri diagnostici, i poliambulatori e i professionisti del settore. Con il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, è stato reso permanente, a partire dal 2026, il divieto di emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
La disposizione pone fine al sistema delle proroghe annuali che, dal 2019, aveva caratterizzato la disciplina della fatturazione sanitaria, introducendo un quadro normativo stabile volto a garantire una maggiore tutela della riservatezza dei dati relativi alla salute dei cittadini.
Le strutture sanitarie e i professionisti che erogano prestazioni a persone fisiche devono continuare a emettere fatture in formato cartaceo oppure in formato digitale, ad esempio PDF, senza transitare attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Il divieto riguarda sia i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia gli operatori che, pur non essendo soggetti a tale obbligo, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
La finalità della disposizione è evitare che informazioni particolarmente sensibili, relative alle condizioni di salute e alle prestazioni ricevute dai pazienti, siano trattate attraverso i normali canali della fatturazione elettronica.
Un’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. 81/2025 riguarda la trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, necessaria per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
La normativa ha previsto il ritorno alla periodicità annuale dell’invio dei dati, in sostituzione delle precedenti scadenze infrannuali, con termini stabiliti dalle disposizioni attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Resta fermo l’obbligo, per le strutture e i professionisti interessati, di comunicare le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, nel rispetto delle regole previste per la tutela dei dati personali.
Le operazioni per le quali resta obbligatoria la fattura elettronica
Il divieto non si estende indistintamente a tutte le operazioni effettuate dalle strutture sanitarie.
Per le prestazioni rese nei confronti di imprese, enti e altri soggetti giuridici, così come per le operazioni verso la Pubblica Amministrazione, continua infatti ad applicarsi, nei casi previsti dalla normativa, l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
Le strutture sanitarie devono pertanto distinguere correttamente le diverse tipologie di operazioni, adottando procedure amministrative e contabili in grado di gestire sia la fatturazione elettronica sia quella esclusa dal Sistema di Interscambio.
Per gli operatori della sanità privata, la stabilizzazione del divieto rappresenta un elemento di maggiore certezza normativa, ma richiede comunque particolare attenzione nella gestione dei processi amministrativi.
La coesistenza di differenti modalità di fatturazione, gli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e la necessità di garantire la protezione dei dati personali rendono fondamentale disporre di sistemi gestionali adeguati e di procedure interne costantemente aggiornate.
La semplificazione degli adempimenti fiscali e la certezza delle regole costituiscono aspetti particolarmente rilevanti per le imprese sanitarie, chiamate a conciliare la corretta gestione amministrativa con l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
La disciplina conferma, dunque, l’esigenza di un quadro regolatorio che tenga conto delle specificità del settore sanitario, nel quale gli obblighi fiscali devono necessariamente coordinarsi con le particolari esigenze di riservatezza e tutela dei pazienti.

