COMUNICATO 13 OTTOBRE 2026
Con la sentenza n. 157 del 2026 (depositata il 2 ottobre 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede l’assistenza di un difensore (di fiducia o d’ufficio) per la persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
La Consulta stabilisce che la difesa tecnica diventa obbligatoria sia nella fase di convalida del provvedimento da parte del giudice tutelare sia in quella di un’eventuale proroga.
Si tratta di una pronuncia di enorme rilievo che completa il percorso avviato nel 2025: il TSO non viene più trattato come un mero atto amministrativo, ma come una misura che incide direttamente sulla libertà personale (art. 13 Cost.) oltre che sulla salute.
La vulnerabilità del paziente non giustifica una contrazione delle garanzie, bensì richiede un contraddittorio effettivo, in cui l’avvocato possa partecipare all’audizione, verificare i presupposti clinici e legali e tutelare pienamente la dignità della persona.
Le conseguenze pratiche e ordinamentali di questa pronuncia impongono una profonda riorganizzazione delle procedure nei reparti psichiatrici di diagnosi e cure e nei tribunali.
Con l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria (sia di fiducia che d’ufficio), la magistratura e i consigli dei vari ordini forensi devono istituire protocolli operativi rapidi per garantire che il legale venga avvisato tempestivamente e possa presenziare all’audizione del giudice tutelare.
Deve, però, essere chiaro che l’avvocato non entra nel merito delle scelte terapeutiche – che restano di competenza medica – ma vigila sul rispetto dei termini, sulla motivazione degli atti e sulla garanzia del contraddittorio.
Si tratta di un traguardo storico per i diritti civili in Italia, che salda il diritto alla salute (art. 32 Cost.) con le insopprimibili garanzie dello stato di diritto e della libertà personale (art. 13 Cost.).
a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

