La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è espressa a favore del diritto dei dirigenti medici che chiedono l’aspettativa e successivamente accettano, nel corso della stessa, incarichi a tempo determinato in altra azienda sanitaria.
Con l’ordinanza del 9 giugno 2026 n. 18657 si è stabilito un principio generale che farà giurisprudenza e consoliderà il diritto dei medici dirigenti che nel corso dell’aspettativa possono assumere incarichi a tempo determinato.
Il caso si riferisce ad un dirigente che aveva chiesto l’aspettativa dopo aver ricevuto proposte di incarichi a tempo determinato in altra azienda sanitaria, fuori dal territorio regionale in cui risiedeva e svolgeva la sua attività dirigenziale. L’ASL di appartenenza aveva respinto le richieste del dirigente costringendolo alle dimissioni. Aveva, poi, emesso un’ordinanza ingiunzione contro il dirigente per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, sulla quale è stato proposto ricorso presso il Tribunale.
In primo grado il ricorso era stato rigettato sul principio che l’aspettativa sia una facoltà e non un diritto e che pertanto la pubblica amministrazione avesse discrezionalità di accettare o meno l’aspettativa.
Successivamente la Corte territoriale, sulla base del contratto nazionale di lavoro, ha riconosciuto l’obbligatorietà del diritto alla concessione dell’aspettativa, con possibilità da parte della pubblica amministrazione di negarlo in caso di impieghi sul territorio estero.
La Corte di Appello assumeva che la fattispecie fosse regolata, secondo la domanda del tempo, dall’art. 10 del CCNL per la dirigenza medico-veterinaria del SSN del 10/2/2004, come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3/11/2005. Questo prevedeva, al comma 1, che: “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza ricorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio”.
Resta comunque al di là di ogni dubbio il fatto che il diritto all’aspettativa sancito dall’art. 10 del Ccnl 10.2.2004, così come integrato dall’art. 24 Ccnl 3.11.2005, non è mai stato disapplicato da alcun Ccnl successivo, incluso quello del 27.02.2026 ad oggi vigente.
La Corte di Appello territoriale ha affermato che la diversa dizione (“è altresì concessa” invece di “possono essere concessi”) e la separata allocazione della lettera b) del comma 8 del suddetto articolo 10 del CCNL, convergessero nel senso che nel caso in esame la concessione fosse obbligatoria; che tale conclusione fosse avvalorata dal carattere qualificato, in termini di consistenza dell’interesse, dei casi previsti dal comma 8.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha definitivamente confermato che l’aspettativa prevista dal Ccnl per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra Azienda sanitaria, o anche organismi dell’unione europea, è un diritto del dirigente medico.
avv. Maria Antonella Mascaro

