La Corte di Cassazione torna nuovamente ad esprimersi in materia di responsabilità sanitaria, in merito ai confini dell’azione di rivalsa nei confronti del medico che esercita la propria attività professionale, da parte della struttura sanitaria.
Con l’ordinanza n. 9949/2026 la terza sezione civile della Suprema Corte pone al centro della motivazione del provvedimento il ruolo della legge Gelli Bianco, che limita l’azione di regresso ai soli casi di dolo o colpa grave, anche quando vengano invocate le regole generali del Codice Civile. La decisione è meritevole di attenzione un quanto il giudice di legittimità ribadisce la natura eccezionale della rivalsa e la centralità del rischio organizzativo della struttura sanitaria.
Il caso prende le mosse da un intervento di chirurgia estetica di lipoaspirazione, eseguito presso una clinica privata, a seguito del quale la paziente che vi si era sottoposta aveva subito dei danni, citando in giudizio la struttura sanitaria che era stata condannata al risarcimento. In contemporanea la medesima struttura aveva agito nei confronti del chirurgo che aveva operato con azione di rivalsa, basando la propria richiesta su una clausola contrattuale che manlevava la struttura da responsabilità e sulle norme del codice civile sul riparto della responsabilità solidali.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della struttura, condannando il chirurgo a rifondere l’ente sanitario di quanto versato alla paziente oltre agli interessi e alle spese.
La Corte di appello aveva, invece, ribaltato la prima sentenza ritenendo tardiva l’eccezione di nullità della clausola contrattuale del rapporto libero-professionale e ritenendo applicabile la norma di cui all’art. 9 della legge Gelli Bianco la quale condiziona l’azione di rivalsa da parte della società nei confronti del sanitario esclusivamente alla sussistenza di dolo o colpa grave di quest’ultimo.
Nel corso dell’istruttoria di primo grado era stato dimostrato dal consulente tecnico d’ufficio che la condotta del chirurgo, per quanto colposa, non presentava gli elementi integranti la colpa grave, pertanto la domanda doveva essere rigettata.
La Suprema Corte ribadisce i concetti, evidenziando la “specialità” della legge Gelli Bianco sulle norme ordinarie.
Pur in presenza di un medico che agisce in regime libero-professionale, dunque seguendo le regole dell’azione di regresso previste dal codice civile, deve essere posto in primo piano la dimostrazione della sussistenza della colpa grave da parte del medico, altrimenti, in presenza di colpa lieve prevalgono: il principio dell’ausiliarietà, ai sensi dell’art. 1228 cc, secondo il quale il medico opera nella struttura quale ausiliario, indipendentemente se esista un rapporto contrattuale diretto medico paziente e la legge speciale di cui all’art. 9 della legge n. 24/2017 che disciplina il rapporto interno tra struttura e sanitario e secondo la quale il medico risponde solo nei casi accertati di dolo o colpa grave. In quest’ultimo caso deve trattarsi di una “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.
La struttura sanitaria, dunque, è titolare dell’impresa e del rischio organizzativo e deve farsi carico degli errori dei propri ausiliari, potendo agire con azione di rivalsa solo nei casi di colpa grave accertata.
avv. Maria Antonella Mascaro

