Obbligo assicurativo per le strutture pubbliche e private

Il 16 marzo scorso è trascorso il termine entro il quale il decreto attuativo della legge Gelli-Bianco (decreto n. 232/2023) doveva essere a tutti gli effetti operativo, soprattutto in merito all’art. 10, comma 6 della legge, in ordine all’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie che operano in regime di libera professione intramuraria o in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento – che mette in atto l’articolo 10 comma 6 della legge Gelli-Bianco  che (“Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sentiti   l’IVASS, l’Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le Associazioni nazionali rappresentative delle  strutture  private  che erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la   Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative delle categorie professionali interessate, nonchè le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti,  sono  determinati  i  requisiti minimi delle  polizze  assicurative  per  le  strutture  sanitarie  e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti  minimi  di  garanzia  e  le  condizioni   generali   di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina  altresì  le  regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonchè la previsione nel bilancio  delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a riserva  per  competenza  dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri denunciati.  A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67”) – disciplina le modalità di copertura del rischio da responsabilità civile sanitaria. In particolare, il decreto attuativo stabilisce i requisiti minimi tanto delle polizze assicurative (delle strutture sanitarie e dei professionisti) che delle altre misure analoghe di copertura del rischio da parte degli enti che intendano seguire la via della cosiddetta “autoritenzione”.

Dunque, le strutture sanitarie sono dei veri e propri enti, nei quali il risk assestment, diventa il perno sul quale ruota e si incardina tutta la catena di responsabilità, sempre che questa esista, in linea con tutte le normative di matrice nazionale e sovranazionale che impongono la valutazione del rischio sulla organizzazione dell’azienda.

Il decreto disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per tali soggetti, nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure alternative alla copertura assicurativa, come l’assunzione diretta del rischio. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione e prevede la costituzione, nel bilancio delle strutture, di un fondo rischi e di un fondo riserva sinistri.

In estrema sintesi, se la via prescelta dalle strutture è quella dell’autoassicurazione, queste devono costituire due tipi di fondi:

  1. Fondo rischi a copertura (art. 10) dei rischi che non siano ancora stati oggetto di richiesta risarcitoria da parte del danneggiato individuabili al termine dell’esercizio, nel quale devono essere accantonati importi da determinare “in funzione della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio”. Per tale fondo non è prevista indisponibilità in termini di cassa ma ne è imposta la ricostituzione qualora eventuali utilizzi dello stesso facciano ritenere insufficiente l’ammontare residuo;
  2. Fondo riserva sinistri (art. 11) che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per fare fronte alle richieste di risarcimento presentate nell’esercizio in corso e in quelli precedenti, con espressa previsione di interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri.

La necessità e necessarietà di costituire due fondi con natura e sostanza differenti detta una serie di conseguenze. Innanzitutto si evita la duplicazione degli importi accantonati (art. 10 bis); inoltre per entrambi i fondi è prevista la impignorabilità (art. 13 c. 2); è necessaria la certificazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri al fine di attestare la congruità degli importi accantonati; ciascuna struttura ha l’obbligo di istituire un Comitato di Valutazione dei Sinistri che dovrà avere al suo interno una serie di competenze specialistiche e cioè precisamente il medico legale; il loss adjuster; il risk management e l’avvocato.

A questi vanno assolutamente aggiunte competenze commerciali finanziarie di come appostare in bilancio i fondi e comunicazione, interlocuzione con la direzione sanitaria delle strutture (non c’è scritto nel decreto), così come non è attualmente previsto nulla sulla fiscalità degli stessi.  

Pur non prevedendo sanzioni ed in attesa che altri decreti attuativi affidino questo conto, si deve comunque rilevare che l’IVASS ha il controllo e la vigilanza sulle compagnie di assicurazione e non sulle strutture, ma il discorso non è chiuso sulle strutture che adotteranno l’autoritenzione, poichè

la non gestione del rischio può, in caso di sinistro, far ricadere la responsabilità sugli amministratori che non abbiano stipulato la polizza di assicurazione, ovvero non abbiano correttamente adottato le misure analoghe. Qualora gli amministratori abbiano adottato analoghe misure e le stesse dovessero risultare insufficienti a coprire il risarcimento degli eventuali sinistri potrebbe sorgere la responsabilità concorrente anche dei componenti del nucleo di valutazione previsto dall’art. 16 e dei sindaci o del/dei revisori che abbiano certificato la congruità del fondo ai sensi dell’art. 13. Senza parlare, poi, della responsabilità da reato della società che, ad esempio, in caso di omicidio colposo introdurrebbe la problematica della responsabilità del Dlgs 231/2001. I protocolli di rischio potrebbero essere utili per evitare il rischio per l’una e l’altra cosa.

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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