Il confine fra assistenza e costrizione

Si è spesso parlato del reato aggravato introdotto nel codice penale in relazione alle aggressioni al personale sanitario, la maggior parte delle volte provocate da familiari o persone poco lucide, a seguito di esiti infausti o anche per futili motivi; ma poco si è detto di alcuni casi che hanno visto il personale sanitario sul banco degli imputati nei casi di violenza privata.

La violenza privata è un reato previsto e punito dall’art. 610 del codice penale che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Peraltro se la persona è incapace per età o per infermità, la procedibilità del reato scatta d’ufficio.

Questo fatto rappresenta un rischio penale per l’infermiere che agisce contro il rifiuto del paziente.

Normalmente, nella pratica quotidiana si è abituati a pensare all’errore medico o da parte del personale sanitario come errore tecnico, però esiste un’area di azione, meno frequente e meno percepita dal pubblico, che è analizzata dalla giurisprudenza.

Quando un paziente rifiuta una procedura che magari è stata prevista in cartella dal medico e l’infermiere deve soltanto eseguire: si pensi per esempio all’inserimento di un ago in vena per somministrare una terapia, oppure all’inserimento di un catetere, l’operatore non può forzare la volontà del paziente, perché rischierebbe di essere denunciato per il reato di violenza privata, anche se ha agito per il bene del paziente.

Il bene giuridicamente tutelato dalla norma del codice penale, in questo caso, non è la salute del paziente, ma la sua volontà e il rispetto che ne deriva. Ignorare un rifiuto espone il personale sanitario: l’infermiere, in particolare a sanzioni di vario tipo: disciplinare, civile e penale.

La buona pratica imporrebbe di registrare il rifiuto in cartella clinica, avvisare immediatamente il medico curante, anche per evitare rischi ulteriori, cioè se dalla procedura rifiutata possano derivare delle conseguenze negative per la salute del paziente. Il problema è che si tratta sempre di una cosiddetta medicina difensiva, quella che non permette di lavorare serenamente.

Va comunque segnalato che il rischio esiste e ne sono prova i casi giudiziari che hanno condotto ad elaborare i principi secondo i quali la volontà del paziente e dunque il rifiuto di trattamento prevale sul resto.

A cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

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