COMUNICATO 04 FEBBRAIO 2026
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 760 della terza sezione civile, pubblicata il 14 gennaio 2026 è intervenuta affrontando un tema centrale in materia di responsabilità sanitaria: la corretta liquidazione del danno biologico differenziale nei casi in cui il paziente presenti una invalidità preesistente per cause naturali o diverse dall’illecito. Secondo la Suprema Corte, infatti, quando l’errore medico aggrava una condizione patologica già compromessa, il danno causato non può essere valutato isolatamente ma deve essere rapportato all’intero pregiudizio finale, applicando il principio del danno differenziale. La questione è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione da un caso emblematico e molto frequente. Il caso riguardava una bambina nata prematura che, durante la permanenza in ospedale, aveva contratto due gravi infezioni. Queste ultime avevano reso necessaria una massiccia terapia antibiotica, che a sua volta aveva contribuito a determinare un’invalidità permanente vicina al 30%, legata a gravi problemi all’udito. Nei precedenti gradi di giudizio, la richiesta di risarcimento dei genitori era stata rigettata. La Corte d’appello aveva dato peso alle conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), secondo cui l’immaturità del nervo acustico della piccola — un fattore puramente naturale dovuto alla nascita prematura — era già presente prima dell’infezione. Poiché la scienza medica non era in grado di stabilire con certezza assoluta se la bimba avrebbe comunque perso l’udito senza l’infezione, i giudici di merito avevano negato ogni indennizzo, considerando il “fattore naturale” come assorbente e prevalente. L’ordinanza della Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento deve coprire la differenza tra lo stato di salute attuale del paziente e quello che avrebbe avuto senza l’errore medico, superando l’idea che una patologia preesistente escluda il danno. La Cassazione ha ribadito, dunque, la netta distinzione tra due momenti della valutazione giudiziale: la causalità materiale e la causalità giuridica. La causalità materiale serve a stabilire se la condotta umana abbia contribuito all’evento. Se l’infezione ospedaliera ha giocato un ruolo, anche minimo, nel determinare la sordità, il nesso di causa esiste ed è pieno. La causalità giuridica interviene una volta accertata la responsabilità. Serve a selezionare quali conseguenze dannose siano effettivamente imputabili all’errore del medico e quali invece sarebbero accadute comunque. Secondo gli Ermellini, il fatto che una menomazione fosse in parte già “scritta” nella condizione naturale del paziente non cancella la responsabilità della struttura sanitaria. Per le Strutture, questo si traduce nella necessità di migliorare ulteriormente i protocolli di prevenzione delle infezioni e delle complicanze, sapendo che ogni minima deviazione dalle buone pratiche potrebbe tradursi in un obbligo risarcitorio integrale.
avv. Rossella Gravina

