Indicazioni amministrative e procedurali sull’elevazione dei limiti temporali di fruizione del congedo parentale

La Legge di Bilancio 2026 ha apportato modifiche ai limiti temporali di fruizione del congedo parentale da parte dei lavoratori dipendenti, intervenendo sugli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 151 del 2001 e aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 12 a 14 anni del figlio.
Dal 01 gennaio 2026 dunque, in caso di evento nascita, il genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo, nei limiti individuali e di coppia, entro i 14 anni di vita del figlio, a decorrere per la madre dal termine della periodo di maternità obbligatoria, per il padre dalla nascita.
In caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo sarà fruibile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre il compimento della maggiore età.
La disposizione in commento si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti e la sua vigenza decorre da gennaio 2026; ne consegue che per i periodi fruiti entro il 31 dicembre 2025 il limite temporale applicabile è sempre 12 anni e che la disciplina dell’istituto rimane invariata per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi.
A seguito della predetta novità, l’Inps in data 8 gennaio ha provveduto ad aggiornare la procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale “Domande di maternità e paternità”; è pertanto possibile inoltrare le richieste sul sito secondo i nuovi limiti temporali.
L’Istituto comunica poi che, per periodi di cui sia stato necessario fruire del congedo tra la data di entrata in vigore della norma e quella di aggiornamento delle procedure, è possibile presentare una domanda nella lavorazione della quale le Strutture territoriali Inps dovranno tenere conto dell’oggettiva impossibilità di inoltrare l’istanza prima della fruizione del congedo stesso.

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