Il coordinamento fra i regolamenti europei e le contraffazioni in campo industriale

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Già nel 2023 è stata pubblicata la legge n. 206/2023 che ha introdotto le disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. La norma poi varata dal Governo ha avuto un iter legislativo piuttosto veloce: in particolare gli articoli sulla tutela dei prodotti fatti in Italia che prevede una serie di misure volte alla lotta della contraffazione.

L’iniziativa legislativa si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica.

Le norme mirano a colmare alcune lacune in tema di lotta alla contraffazione.

Attualmente è all’esame del Parlamento uno schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Il regolamento istituisce una protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali come i gioielli, i tessuti, il vetro, la porcellana ed altro.

In continuità con quanto stabilito dal 2023 si vogliono fortemente tutelare le indicazioni geografiche e le denominazioni dei prodotti agroalimentari.

A tale proposito si vorrebbe modificare l’art. 517 quater del codice penale che già nel titolo non sarà più solo: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ma aggiungerà “artigianali e industriali”.

La norma punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, “artigianali e industriali” con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, “artigianali e industriali”.

Dal momento che il reato fa parte dei reati presupposto del decreto legislativo 231/2001 quale delitto contro l’industria ed il commercio, sarà necessario un coordinamento ed un adeguamento sanzionatorio fra le norme e l’introduzione del reato modificato nelle previsioni dei reati presupposti, pur in presenza di sanzioni già esistenti, per come previsto nell’art. 25 bis del Dlgs 231/2001.

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