Riformare la responsabilità sanitaria

a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro

Si continua a parlare di responsabilità professionale sanitaria. Il disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie, collegato alla manovra di bilancio ha introdotto la figura dello scudo penale condizionato, destinato a incidere sull’impianto del diritto penale sanitario delineato dalla legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24).

La riforma, vuole limitare la responsabilità penale ai casi di colpa grave, a condizione che il professionista si sia attenuto a linee guida accreditate o alle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto; anche se la giurisprudenza di legittimità sta abbandonando le sole linee guida, convergendo su una linea da valutare caso per caso.

Dunque, da un lato, si stabilizza ciò che era norma eccezionale durante la pandemia, anche se da un altro lato, come si affermava di sopra, la giurisprudenza di legittimità non affievolisce di molto la responsabilità, se non attraverso una dura inversione dell’onere probatorio.

L’articolo 590-sexies del Codice penale, nella versione post Gelli-Bianco, già escludeva la punibilità per colpa da imperizia, ove il sanitario avesse rispettato linee guida o buone pratiche. Tuttavia, la norma lasciava scoperte le ipotesi di negligenza e imprudenza, oltre a generare incertezze applicative sulla concreta valutazione del grado di colpa.

Il nuovo testo interviene in senso chiarificatore e più ampio. L’articolo 590-sexies, come riformulato, prevede che il sanitario risponda penalmente solo per colpa grave, purché si sia attenuto a raccomandazioni cliniche adeguate. Contestualmente, viene introdotto il nuovo articolo 590-septies, che impone al giudice una valutazione della condotta, attinente al caso in concreto, considerando: la scarsità di risorse umane e materiali; le carenze organizzative non evitabili dal singolo operatore; la complessità della patologia o della prestazione sanitaria; la mancanza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche; le condizioni di urgenza o emergenza e la cooperazione multidisciplinare.

In tal modo la visuale si allarga verso una prospettiva che evita giudizi astratti e consente una migliore ponderazione del comportamento medico alla luce del contesto strutturale e organizzativo in cui si è consumato il fatto.

Si tratterebbe di ridurre la cosiddetta medicina difensiva, ma senza ancora prendere completa consapevolezza di instaurare un sistema completamente no fault, sostanzialmente riducendo gli effetti più fastidiosi della medicina difensiva, atti a far sì che si possano ridurre il numero di esami e prescrizioni che allungano le liste di attesa e non rendono efficiente il servizio sanitario.

Limitare la responsabilità penale ai casi di colpa grave – e purtroppo non solo – non significa favorire l’impunità o far diminuire il numero del contenzioso giudiziario civile, poiché la richiesta di risarcimento del danno rimane imperante, così come la possibilità di promuovere processi civili e conseguenti procedimenti disciplinari o amministrativi nei confronti dei professionisti.

Il medico, dunque, potrà essere indenne da sanzioni penali per colpa lieve, ma resterà comunque obbligato a risarcire i danni derivanti da eventuali errori professionali, anche solo parzialmente, anche in solido con la struttura dove ha prestato la sua opera. Permane la responsabilità amministrativa (per il personale dipendente pubblico) e quella disciplinare innanzi agli Ordini professionali.

Quanto alla tutela assicurativa, il fatto che venga meno la punibilità penale solo per colpa lieve non esime il sanitario dal rischio economico connesso al risarcimento del danno civile né dalle spese legali correlate.

Pertanto, le compagnie assicurative dovranno aggiornare i propri modelli di rischio e le clausole contrattuali, tenendo conto del nuovo perimetro normativo della colpa medica.

La distinzione tra colpa lieve e colpa grave, infatti, potrebbe incidere sui massimali, sulle franchigie e sulla valutazione del premio.

In definitiva, la vera garanzia per il sistema non risiede tanto nell’esonero dalla punibilità, quanto nella certezza delle regole, nella formazione continua e nella copertura assicurativa adeguata.  

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